IL RETTORE
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19  novembre  1990, n.  341,  sulla riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 24  dicembre 1993, n.  537, art.  5, sull'autonomia
delle universita', in particolare il comma 6;
  Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236;
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59, sulla  riforma della pubblica
amministrazione, in particolare l'art. 20;
  Vista  la legge  15 maggio  1997, n.  127, sullo  snellimento delle
attivita'  amministrative,  in particolare  l'art.  17,  comma 25,  e
seguenti;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Modena;
  Visto in particolare  l'art. 60 dello statuto che  dispone circa le
modalita' di revisione dello stesso;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  27 gennaio 1998,
n. 25, sullo sviluppo e  la programmazione del sistema universitario,
a norma dell'art. 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
  Visto il decreto  ministeriale 6 marzo 1998,  per la determinazione
degli  obiettivi  della   programmazione  del  sistema  universitario
nazionale per il triennio 1998/2000;
  Viste la  deliberazione assunta da senato  accademico, consiglio di
amministrazione  e  commissione   permanente  affari  costituzionali,
riuniti  in seduta  congiunta in  data 24  marzo 1998,  relativa alle
modifiche   dello  statuto   di  autonomia   per  la   trasformazione
dell'Ateneo;
  Visto il  protocollo d'intesa  tra il Ministero  dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, l'Universita' degli studi di
Modena, la provincia di Reggio Emilia, il comune di Reggio Emilia, la
camera di  commercio, industria, artigianato e  agricoltura di Reggio
Emilia, la Fondazione Manodori di Reggio Emilia e la societa' "Reggio
citta' degli studi S.p.a.", sottoscritto in data 27 maggio 1998;
  Constatato che, ai  sensi dell'art. 6, comma 9,  della citata legge
n. 168/1989,  il Ministero, con nota  del 28 maggio 1998,  prot. 727,
non ha segnalato alcun rilievo all'articolato proposto;
  Ritenuto che sia utilmente  compiuto il procedimento amministrativo
previsto per le modifiche dello statuto;
  Ritenuto opportuno,  nelle more dell'approvazione  delle iniziative
previste dal progetto di trasformazione dell'Universita' di Modena in
"Universita'  degli studi  di  Modena e  Reggio  Emilia", secondo  il
modello a rete di  sedi, procedere tempestivamente all'adozione della
modifica di statuto di che trattasi, in quanto e' prevista, a partire
dall'anno  accademico  1998/1999,  l'attivazione presso  la  sede  di
Reggio  Emilia   di  nuovi  corsi  di   studio  e,  conseguentemente,
sussistono  fondamentali esigenze  di trasparenza  e di  chiarezza di
informazione nei confronti degli studenti;
  Considerata l'urgenza di emanare il bando per l'iscrizione anche ai
nuovi  corsi di  studio con  sede  a Reggio  Emilia in  un quadro  di
sufficiente chiarezza per gli studenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto di  autonomia dell'Universita' degli studi  di Modena e'
cosi modificato  negli articoli sotto  riportati ed integrato  con un
articolo relativo alle norme transitorie:
  Art.   1   (Finalita'   ed  autonomia   dell'Universita').   -   1.
L'Universita' di  Modena e  di Reggio  Emilia, di  seguito denominata
"Universita'"  o "Ateneo",  e' persona  giuridica pubblica  dotata di
piena capacita' di diritto pubblico e  di diritto privato, che ha per
fine  l'elaborazione  e  la  trasmissione  critica  delle  conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
  2.  L'Universita'  realizza  i   propri  fini  in  piena  autonomia
didattica,  scientifica,  organizzativa,   finanziaria  e  contabile,
promuovendo  la ricerca,  lo sviluppo  delle competenze  didattiche e
scientifiche dei docenti e  la preparazione culturale e professionale
degli studenti.
  3. L'Universita' realizza la propria autonomia secondo le modalita'
previste dal  presente statuto,  nel rispetto dei  principi affermati
dall'art. 33  della Costituzione e  specificati dalla legge  9 maggio
1989, n. 168 e successive  modificazioni ed integrazioni, delle leggi
che  fanno espressamente  riferimento  alle  Universita' nonche'  dei
principi generali dell'ordinamento.
  4. L'Universita'  persegue i propri fini  istituzionali mediante il
contributo di tutto il personale,  degli studenti e la partecipazione
di persone ed enti esterni.
  5.  L'Universita'  favorisce la  discussione  ed  il confronto  sui
problemi  connessi con  l'attuazione dei  propri fini  istituzionali,
anche  a mezzo  di assemblee  di Ateneo,  garantendo la  circolazione
delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonche' la loro diffusione
all'esterno.
  Art.  2  (Principi  generali di  programmazione,  organizzazione  e
verifica.  -  1.  L'Universita'  realizza le  sue  finalita'  tramite
l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e
verifica degli obiettivi generali  della propria politica culturale e
didattica.  In  coerenza con  tali  obiettivi  ed in  conformita'  ai
criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici
piani di sviluppo.
  2.  L'Universita'  conforma  l'organizzazione e  l'attivita'  delle
proprie strutture  alle esigenze generali di  efficienza, efficacia e
trasparenza e di individuazione delle competenze e responsabilita' di
tutto il personale.
  3.  L'Universita',   ai  fini   della  diffusione   sul  territorio
dell'offerta  di formazione  universitaria, si  articola, secondo  il
modello organizzativo della rete di sedi universitarie, nelle sedi di
Modena  e  di  Reggio  Emilia.  Le due  sedi  a  regime  avranno  una
sostanziale  autonomia di  gestione  amministrativa, propri  bilanci,
personale  docente,  ricercatore e  personale  tecnicoamministrativo,
specifici  organismi di  gestione  e rappresentanze  negli organi  di
governo dell'Ateneo con composizione numerica che sara' definita, con
stessi criteri per le due sedi, dallo statuto riformato.
  Per  ogni  sede  viene  nominato  un  prorettore  con  ampi  poteri
decisionali  e   di  firma  disciplinati  dal   regolamento  generale
d'Ateneo.
  4.  Per  la realizzazione  dei  fini  specificati nell'art.  1  del
presente  statuto,  l'Universita'   provvede  all'organizzazione,  al
potenziamento  e  al  coordinamento delle  strutture  didattiche,  di
ricerca e  di servizio  nel rispetto  dei diritti  fondamentali della
persona,  della liberta'  di ricerca  e di  insegnamento dei  singoli
docenti e  ricercatori e dell'autonomia delle  strutture. Allo stesso
fine essa promuove la collaborazione  con altre universita', con enti
pubblici  e privati,  con  associazioni  e cooperative  studentesche,
attraverso  l'istituzione  di  centri  e consorzi  e  la  stipula  di
convenzioni e contratti.
  5. Nel rispetto della liberta'  di insegnamento dei singoli docenti
e' riservato  alle strutture  universitarie didattiche e  di ricerca,
nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di organizzare in
piena autonomia l'attivita' d'insegnamento,  al fine di garantirne la
coerenza  con gli  ordinamenti curriculari.  Le strutture  competenti
devono, inoltre, garantire l'organicita'  dei calendari delle lezioni
e degli esami, la sistematicita' delle forme di tutorato ed in genere
il buon andamento dell'attivita' didattica.
  6. Al  fine di consentire un  piu' proficuo rapporto tra  docenti e
studenti, il senato  accademico, sulla base di  una relazione tecnica
predisposta  dalle  strutture   didattiche  interessate,  sentito  il
consiglio  di amministrazione  e  il consiglio  degli studenti,  puo'
determinare,   con  provvedimento   motivato,   nel  rispetto   della
legislazione  vigente, il  numero massimo  delle immatricolazioni  ai
corsi  di   laurea,  di  diploma   universitari  e  alle   scuole  di
specializzazione.
  7. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie
finalita'  pubbliche, didattiche  e  di  ricerca, l'Universita'  puo'
sviluppare  attivita'  di servizio  per  utenti  pubblici e  privati,
disciplinate  da appositi  regolamenti. In  particolare l'Universita'
puo' partecipare, ai sensi dell'art.  6 della legge 19 novembre 1990,
n. 341,  alla promozione, all'organizzazione e  alla realizzazione di
servizi culturali e formativi sul territorio.
  8.  Gli   studenti  contribuiscono  al   finanziamento  dell'Ateneo
attraverso il  pagamento di tasse  e contributi determinati  anche in
relazione a standard di costi dei servizi didattici.
  Art.  11  (Il  collegio  dei  revisori  dei  conti).  -  1.  Presso
l'Universita'  e'  costituito un  collegio  di  revisori composto  da
cinque  membri  di  cui  tre designati  dal  senato  accademico,  uno
designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,
tra i suoi funzionari ed uno designato dal Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica tra i suoi funzionari.
  2. Il senato accademico sceglie i componenti da esso designati:
  a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti,
il quale funge da presidente;
  b) due tra esperti di comprovata qualificazione in materia, che non
abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Ateneo.
  3. Il  collegio dei  revisori e' nominato  dal rettore  con proprio
decreto,  dura  in   carica  tre  anni,  salvo  revoca   in  caso  di
inadempienza, ed e rinnovabile.
  4.  I compiti  e le  modalita' di  funzionamento del  collegio sono
stabiliti  dal regolamento  per  l'amministrazione, la  finanza e  la
contabilita'.
  Art. 38  (Centro di Ateneo per  i rapporti con l'esterno).  - 1. La
partecipazione agli organismi privati  di cui all'articolo precedente
e la  gestione delle relative  quote universitarie e' affidata  ad un
centro d'Ateneo denominato  "Centro rapporti esterni dell'Universita'
(CRE)".
  2. La costituzione del centro e il relativo statuto sono deliberati
dal consiglio di amministrazione  dell'Universita' su parere conforme
del senato accademico.
  3. Il centro gode di autonomia finanziaria e contabile e ad esso si
applicano, in quanto compatibili,  le norme statutarie, legislative e
regolamentari applicabili ai dipartimenti.
  4.  Il consiglio  di amministrazione  dell'Universita' esercita  la
vigilanza sull'attivita' del  centro e ne verifica  i risultati della
gestione.
  5. Sono organi  del centro il direttore, il consiglio  e la giunta.
La composizione, la competenza e  le modalita' di nomina degli organi
sono disciplinate dallo statuto del centro.
  6. Il collegio dei revisori  dei conti dell'Universita' esercita le
sue funzioni anche nei confronti del centro.
  7. Il  bilancio del centro  deve perseguire il  pareggio attraverso
l'equilibrio dei  costi e dei ricavi  e, dopo la sua  approvazione da
parte del consiglio del centro, e'  trasmesso a cura del direttore al
rettore dell'Universita' e allegato al bilancio dell'Ateneo.
  Art. 62  (Norme transitorie  per la  sede di  Reggio Emilia).  - 1.
L'articolazione dell'Universita'  in due sedi,  fino a che  non sara'
raggiunto  il funzionamento  a regime  con l'istituzione  della terza
facolta' nella sede di Reggio  Emilia, e' disciplinata dalle seguenti
disposizioni transitorie.
  2. I  ruoli di  docenti e  di ricercatori  istituiti nella  sede di
Reggio Emilia  su fondi del  MURST vengono attribuiti  alle facolta',
ove costituite, oppure  direttamente a corsi di laurea  che non siano
gia'  organizzati  in  facolta';   vengono  altresi'  assegnate  alle
strutture  della sede  di  Reggio  Emilia i  ruoli  delle unita'  del
personale tecnicoamministrativo istituiti su fondi del MURST.
  3.  La  composizione  del  senato accademico  viene  integrata  dai
presidi   delle   facolta'  istituite   a   Reggio   Emilia,  da   un
rappresentante  designato  dai  consigli  dei  corsi  di  laurea  per
ciascuna delle  facolta' di  cui e'  prevista l'istituzione  a Reggio
Emilia,  nonche'  da un  rappresentante  designato  dal consiglio  di
ciascun corso di  laurea per il quale non  sia prevista l'istituzione
di una facolta' autonoma a Reggio Emilia.
  4. La composizione del consiglio di amministrazione viene integrata
da  un rappresentante  del comune,  uno della  provincia e  uno della
camera di  commercio, industria, artigianato e  agricoltura di Reggio
Emilia e, ai sensi  e nei limiti di cui all'art.  7, comma 3, lettera
n) e commi 4 e 5, da rappresentanti di soggetti pubblici o privati di
Reggio Emilia che contribuiscano al bilancio universitario.
  5. Il rettore nomina per la  sede di Reggio Emilia, come per quella
di Modena,  un prorettore scelto tra  i professori di ruolo  di prima
fascia della  sede stessa, con  le prerogative ed i  compiti previsti
dalle vigenti normative.
  6.  Viene istituito  un consiglio  di gestione  con sede  in Reggio
Emilia che, quale organo di coordinamento organizzativo, gestionale e
amministrativo di  tutte le  attivita' relative  ai corsi  attivati a
Reggio  Emilia,  esercita  le  funzioni  delegate  dal  consiglio  di
amministrazione  e  provvede  alla  ripartizione  delle  assegnazioni
finanziarie  della sede  fra strutture  didattiche e  di ricerca.  Il
consiglio di  gestione e' presieduto  dal rettore  o in sua  vece dal
prorettore della sede.  La composizione del consiglio  e le modalita'
per l'elezione  o la nomina  dei suoi  membri e per  il funzionamento
vengono definite da apposito  regolamento da approvarsi dal consiglio
di amministrazione su proposta del senato accademico.
  7. A seguito dell'istituzione della sede di Reggio Emilia una norma
transitoria deve  essere inserita nel regolamento  generale di Ateneo
in attuazione della presente disciplina.
  8. L'istituzione  del consiglio  di gestione,  l'integrazione della
composizione  degli  organi accademici  e  la  nomina del  prorettore
debbono  avvenire dopo  l'approvazione dell'accordo  di programma  da
parte del MURST e della presente norma transitoria dello statuto.
  9. Lo statuto, a seguito dell'articolazione dell'Universita' in due
sedi, dovra' essere  riformato ed approvato non oltre la  data in cui
la riforma sara' a regime.