IL RETTORE Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sull'autonomia delle universita', in particolare il comma 6; Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione, in particolare l'art. 20; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento delle attivita' amministrative, in particolare l'art. 17, comma 25, e seguenti; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Modena; Visto in particolare l'art. 60 dello statuto che dispone circa le modalita' di revisione dello stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, a norma dell'art. 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, per la determinazione degli obiettivi della programmazione del sistema universitario nazionale per il triennio 1998/2000; Viste la deliberazione assunta da senato accademico, consiglio di amministrazione e commissione permanente affari costituzionali, riuniti in seduta congiunta in data 24 marzo 1998, relativa alle modifiche dello statuto di autonomia per la trasformazione dell'Ateneo; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Universita' degli studi di Modena, la provincia di Reggio Emilia, il comune di Reggio Emilia, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, la Fondazione Manodori di Reggio Emilia e la societa' "Reggio citta' degli studi S.p.a.", sottoscritto in data 27 maggio 1998; Constatato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989, il Ministero, con nota del 28 maggio 1998, prot. 727, non ha segnalato alcun rilievo all'articolato proposto; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto; Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione delle iniziative previste dal progetto di trasformazione dell'Universita' di Modena in "Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia", secondo il modello a rete di sedi, procedere tempestivamente all'adozione della modifica di statuto di che trattasi, in quanto e' prevista, a partire dall'anno accademico 1998/1999, l'attivazione presso la sede di Reggio Emilia di nuovi corsi di studio e, conseguentemente, sussistono fondamentali esigenze di trasparenza e di chiarezza di informazione nei confronti degli studenti; Considerata l'urgenza di emanare il bando per l'iscrizione anche ai nuovi corsi di studio con sede a Reggio Emilia in un quadro di sufficiente chiarezza per gli studenti; Decreta: Art. 1. Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Modena e' cosi modificato negli articoli sotto riportati ed integrato con un articolo relativo alle norme transitorie: Art. 1 (Finalita' ed autonomia dell'Universita'). - 1. L'Universita' di Modena e di Reggio Emilia, di seguito denominata "Universita'" o "Ateneo", e' persona giuridica pubblica dotata di piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, che ha per fine l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. 2. L'Universita' realizza i propri fini in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, promuovendo la ricerca, lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la preparazione culturale e professionale degli studenti. 3. L'Universita' realizza la propria autonomia secondo le modalita' previste dal presente statuto, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi che fanno espressamente riferimento alle Universita' nonche' dei principi generali dell'ordinamento. 4. L'Universita' persegue i propri fini istituzionali mediante il contributo di tutto il personale, degli studenti e la partecipazione di persone ed enti esterni. 5. L'Universita' favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonche' la loro diffusione all'esterno. Art. 2 (Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica. - 1. L'Universita' realizza le sue finalita' tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi ed in conformita' ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo. 2. L'Universita' conforma l'organizzazione e l'attivita' delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza e di individuazione delle competenze e responsabilita' di tutto il personale. 3. L'Universita', ai fini della diffusione sul territorio dell'offerta di formazione universitaria, si articola, secondo il modello organizzativo della rete di sedi universitarie, nelle sedi di Modena e di Reggio Emilia. Le due sedi a regime avranno una sostanziale autonomia di gestione amministrativa, propri bilanci, personale docente, ricercatore e personale tecnicoamministrativo, specifici organismi di gestione e rappresentanze negli organi di governo dell'Ateneo con composizione numerica che sara' definita, con stessi criteri per le due sedi, dallo statuto riformato. Per ogni sede viene nominato un prorettore con ampi poteri decisionali e di firma disciplinati dal regolamento generale d'Ateneo. 4. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 del presente statuto, l'Universita' provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della liberta' di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre universita', con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti. 5. Nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli docenti e' riservato alle strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di organizzare in piena autonomia l'attivita' d'insegnamento, al fine di garantirne la coerenza con gli ordinamenti curriculari. Le strutture competenti devono, inoltre, garantire l'organicita' dei calendari delle lezioni e degli esami, la sistematicita' delle forme di tutorato ed in genere il buon andamento dell'attivita' didattica. 6. Al fine di consentire un piu' proficuo rapporto tra docenti e studenti, il senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, puo' determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di laurea, di diploma universitari e alle scuole di specializzazione. 7. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Universita' puo' partecipare, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio. 8. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici. Art. 11 (Il collegio dei revisori dei conti). - 1. Presso l'Universita' e' costituito un collegio di revisori composto da cinque membri di cui tre designati dal senato accademico, uno designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, tra i suoi funzionari ed uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra i suoi funzionari. 2. Il senato accademico sceglie i componenti da esso designati: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) due tra esperti di comprovata qualificazione in materia, che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Ateneo. 3. Il collegio dei revisori e' nominato dal rettore con proprio decreto, dura in carica tre anni, salvo revoca in caso di inadempienza, ed e rinnovabile. 4. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art. 38 (Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno). - 1. La partecipazione agli organismi privati di cui all'articolo precedente e la gestione delle relative quote universitarie e' affidata ad un centro d'Ateneo denominato "Centro rapporti esterni dell'Universita' (CRE)". 2. La costituzione del centro e il relativo statuto sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su parere conforme del senato accademico. 3. Il centro gode di autonomia finanziaria e contabile e ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie, legislative e regolamentari applicabili ai dipartimenti. 4. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' esercita la vigilanza sull'attivita' del centro e ne verifica i risultati della gestione. 5. Sono organi del centro il direttore, il consiglio e la giunta. La composizione, la competenza e le modalita' di nomina degli organi sono disciplinate dallo statuto del centro. 6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' esercita le sue funzioni anche nei confronti del centro. 7. Il bilancio del centro deve perseguire il pareggio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e, dopo la sua approvazione da parte del consiglio del centro, e' trasmesso a cura del direttore al rettore dell'Universita' e allegato al bilancio dell'Ateneo. Art. 62 (Norme transitorie per la sede di Reggio Emilia). - 1. L'articolazione dell'Universita' in due sedi, fino a che non sara' raggiunto il funzionamento a regime con l'istituzione della terza facolta' nella sede di Reggio Emilia, e' disciplinata dalle seguenti disposizioni transitorie. 2. I ruoli di docenti e di ricercatori istituiti nella sede di Reggio Emilia su fondi del MURST vengono attribuiti alle facolta', ove costituite, oppure direttamente a corsi di laurea che non siano gia' organizzati in facolta'; vengono altresi' assegnate alle strutture della sede di Reggio Emilia i ruoli delle unita' del personale tecnicoamministrativo istituiti su fondi del MURST. 3. La composizione del senato accademico viene integrata dai presidi delle facolta' istituite a Reggio Emilia, da un rappresentante designato dai consigli dei corsi di laurea per ciascuna delle facolta' di cui e' prevista l'istituzione a Reggio Emilia, nonche' da un rappresentante designato dal consiglio di ciascun corso di laurea per il quale non sia prevista l'istituzione di una facolta' autonoma a Reggio Emilia. 4. La composizione del consiglio di amministrazione viene integrata da un rappresentante del comune, uno della provincia e uno della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 7, comma 3, lettera n) e commi 4 e 5, da rappresentanti di soggetti pubblici o privati di Reggio Emilia che contribuiscano al bilancio universitario. 5. Il rettore nomina per la sede di Reggio Emilia, come per quella di Modena, un prorettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia della sede stessa, con le prerogative ed i compiti previsti dalle vigenti normative. 6. Viene istituito un consiglio di gestione con sede in Reggio Emilia che, quale organo di coordinamento organizzativo, gestionale e amministrativo di tutte le attivita' relative ai corsi attivati a Reggio Emilia, esercita le funzioni delegate dal consiglio di amministrazione e provvede alla ripartizione delle assegnazioni finanziarie della sede fra strutture didattiche e di ricerca. Il consiglio di gestione e' presieduto dal rettore o in sua vece dal prorettore della sede. La composizione del consiglio e le modalita' per l'elezione o la nomina dei suoi membri e per il funzionamento vengono definite da apposito regolamento da approvarsi dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. 7. A seguito dell'istituzione della sede di Reggio Emilia una norma transitoria deve essere inserita nel regolamento generale di Ateneo in attuazione della presente disciplina. 8. L'istituzione del consiglio di gestione, l'integrazione della composizione degli organi accademici e la nomina del prorettore debbono avvenire dopo l'approvazione dell'accordo di programma da parte del MURST e della presente norma transitoria dello statuto. 9. Lo statuto, a seguito dell'articolazione dell'Universita' in due sedi, dovra' essere riformato ed approvato non oltre la data in cui la riforma sara' a regime.